Regole della bandiera italiana
Pubblicato il Scritto da Flagpole Guides
Le regole sull'uso della bandiera italiana sono contenute nella legge 5 febbraio 1998, n. 22 e nel suo regolamento, il D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121. Il regolamento si rivolge alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici, ma secondo la legge le sue disposizioni costituiscono anche norme generali regolatrici della materia. Questa guida riassume che cosa dicono le norme su chi espone la bandiera, gli orari, il decoro e la tutela penale. Le regole sull'esposizione di più bandiere insieme sono nella guida sul protocollo delle bandiere.
Chi espone la bandiera

La legge n. 22/1998 prevede che la bandiera italiana e quella dell'Unione europea siano esposte all'esterno delle sedi centrali di:
- organi costituzionali e di rilievo costituzionale, e della sede del Governo quando il Consiglio dei Ministri è riunito;
- Ministeri;
- consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni;
- uffici giudiziari;
- scuole e università statali.
Le bandiere sono esposte anche all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero. Il D.P.R. n. 121/2000 estende l'esposizione alle prefetture, agli uffici periferici dello Stato di livello dirigenziale, alle autorità indipendenti e agli enti pubblici nazionali.
I privati
Secondo l'Ufficio del Cerimoniale di Stato non esiste un regime autorizzatorio per i privati, che hanno facoltà di decidere autonomamente se esporre il Tricolore. Nelle risposte alle domande frequenti, il Cerimoniale indica che un privato può esporre la bandiera nazionale sul proprio balcone, e un albergo o un'azienda anche da sola, a condizione di rispettarne il decoro. Valgono comunque le regole generali sul decoro dell'articolo 9 del regolamento. La normativa non prevede sanzioni specifiche per la mancata osservanza di queste regole, ma resta salvo l'articolo 292 del codice penale.
Orari
| Situazione | Regola del D.P.R. n. 121/2000 |
|---|---|
| Uffici pubblici | Bandiere esposte in corrispondenza dell'orario di attività degli uffici (articolo 4, comma 2) |
| Scuole e università statali | Nei giorni di lezioni e di esami (articolo 4, comma 3) |
| Seggi elettorali | Dall'insediamento dell'ufficio elettorale alla chiusura dello scrutinio (articolo 4, comma 4) |
| Regola generale | Di norma non prima del levare del sole, ammainate al tramonto (articolo 4, comma 6) |
| Di notte | Consentito solo se il luogo è adeguatamente illuminato (articolo 4, comma 6) |
Secondo il Cerimoniale di Stato è comunque auspicabile, come avviene su molti edifici pubblici, che l'esposizione prosegua nelle ore notturne quando i luoghi sono illuminati. Diverse leggi regionali fissano per la bandiera regionale un orario dalle 8 al tramonto. L'illuminazione è trattata nella guida sull'illuminazione della bandiera.
Alzare e ammainare
Secondo l'articolo 2 del regolamento, quando la bandiera nazionale è esposta con quella europea è alzata per prima e ammainata per ultima. Il regolamento non descrive i gesti con cui si alza la bandiera; è comune che l'alzabandiera e l'ammainabandiera si svolgano con la stessa dignità che le norme chiedono per la bandiera stessa. La mezz'asta è trattata nella guida sulla bandiera a mezz'asta.
Decoro

L'articolo 9 del D.P.R. n. 121/2000 prevede che:
- le bandiere siano esposte in buono stato e correttamente dispiegate;
- né sulle bandiere né sull'asta si applichino figure scritte o lettere di alcun tipo;
- su ciascuna asta si esponga una sola bandiera.
Ogni ente designa i responsabili della corretta esposizione, i cosiddetti flag men. Con una circolare del 26 gennaio 2011, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto alle amministrazioni di verificare che le bandiere non si presentino logore, scolorite, strappate, sporche o male avvolte intorno all'asta, e di sostituirle subito. La cura della bandiera è trattata nella guida sulla manutenzione del pennone.
Colori e proporzioni
La bandiera è alta due terzi della sua lunghezza, con il verde all'inferitura, cioè dal lato dell'asta. Il Cerimoniale di Stato indica per i tre colori i codici Pantone tessile verde 17-6153, bianco 11-0601 e rosso 18-1662. Maggiori informazioni sono nella guida sulle misure delle bandiere.
Che cosa dice la legge penale
L'articolo 292 del codice penale, nella versione modificata dalla legge 24 febbraio 2006, n. 85, prevede due casi:
- Vilipendio: chi vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro, aumentata da 5.000 a 10.000 euro se il fatto è commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.
- Danneggiamento: chi pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni.
Agli effetti della legge penale, per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali. Le bandiere di altri Stati hanno una tutela propria nell'articolo 299, descritta nella guida sulle bandiere straniere in Italia.
Domande frequenti
Si può esporre il Tricolore sul proprio balcone?
Sì. Tra le risposte alle domande frequenti, l'Ufficio del Cerimoniale di Stato indica che un privato può esporre sul proprio balcone la bandiera nazionale, a condizione che ne rispetti il decoro.
Si può scrivere qualcosa sul Tricolore?
Secondo l'articolo 9 del D.P.R. n. 121/2000, né sulle bandiere né sull'asta che le reca si applicano figure scritte o lettere di alcun tipo. Secondo il Cerimoniale di Stato, questa regola sul decoro vale per chiunque esponga la bandiera nazionale.
Si può lasciare la bandiera esposta di notte?
Il D.P.R. n. 121/2000 prevede che le bandiere di norma siano ammainate al tramonto e che l'esposizione nelle ore notturne sia consentita solo a condizione che il luogo sia adeguatamente illuminato.
Che cosa prevede il codice penale?
L'articolo 292 punisce chi vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale con la multa da 1.000 a 5.000 euro, aumentata in occasione di una pubblica ricorrenza o cerimonia ufficiale. Chi pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera è punito con la reclusione fino a due anni.
Fonti
Questa guida si basa sulle seguenti fonti:
- Legge 5 febbraio 1998, n. 22 – Normattiva
- D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 – Normattiva
- Risposte a domande frequenti: bandiere – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Cerimoniale di Stato
- La Bandiera: cenni storici e norme per l'esposizione – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Cerimoniale di Stato
- Codice penale (articolo 292) – Normattiva
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